Associazione MATERA81


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Statuto

Associazione

========================== STATUTO ============================
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DELL’ASSOCIAZIONE MATERA81 ===================


ART.1 Denominazione e sede
E' costituita l'Associazione denominata "MATERA81" con sede in Matera; l’ubicazione della sede è in P.tta Sinisgalli n.8/10 a Matera.
L’Associazione è liberamente ispirata all'Associazione "Il Circolo di Sarnes" - "Der Zirkel von Sarns" con sede in Sarnes / Sarns (Bressanone / Brixen), presso la Casa di formazione e soggiorno "S. Giorgio".
La sede sociale potrà essere trasferita in seguito a provvedimento di trasferimento approvato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

Art.2 Durata
L’Associazione ha durata illimitata.

ART.3 Scopo e finalità
L'Associazione non ha scopo di lucro.
L'Associazione opera senza discriminazione di sesso, di nazionalità, di appartenenza politica e religiosa.
L'Associazione ha per scopo la promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro è, più in generale, la promozione della cultura del
“Lavoro etico e responsabile”.
L’Associazione ritiene che tutti gli attori del processo produttivo, indipendentemente dai ruoli che ognuno di essi è chiamato a rivestire, debbano esser coinvolti nella promozione del lavoro sicuro.
L’Associazione, infatti, è convinta che non possa definirsi “Lavoro etico e responsabile” un lavoro che non garantisca la sicurezza e la salute di tutti i partecipanti al processo produttivo.
L'Associazione, al fine di conseguire i succitati obiettivi, tende a privilegiare approcci e modalità operativi di tipo interdisciplinare, che sappiano integrare varie specializzazioni e diversi punti di vista.
L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, eventi connessi alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con il presente Statuto Sociale.
L'attività svolta dai Soci per l’Associazione non può essere retribuita in alcun modo. È inoltre fatto divieto ai Soci di utilizzare il nome ed il logo dell’Associazione per promuovere la propria attività.
Ai Soci, ove il bilancio lo consenta, potranno essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.4 Risorse dell’Associazione
I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e dalle donazioni che gli Enti, le Organizzazioni e le Società, pubbliche o private, nonché i singoli, associati e non, vorranno devolvere alla stessa Associazione. È fatto divieto, nei casi di donazioni, citare queste ultime per la promozione dell’attività dei donatori.
Gli utili, eventualmente conseguiti dall’Associazione, dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.
Si fa divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, verranno attribuiti ad una o più associazioni o enti, scelti dall'assemblea, con fini analoghi a quelli dell'associazione stessa.

ART.5 Composizione dell’Associazione
L'Associazione è composta da soci fondatori, soci onorari, soci effettivi e soci sostenitori.
Sono
soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione. I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. I soci fondatori hanno diritti e doveri di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente statuto.
Sono
soci effettivi coloro che sono stati ammessi ad aderire all’associazione in seguito alla presentazione di specifica domanda approvata dal Consiglio Direttivo. I soci effettivi hanno diritti e doveri di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente statuto.
Sono
soci onorari coloro che hanno svolto attività ritenuta meritevole nel perseguimento degli scopi statutari all'interno o all'esterno dell'Associazione stessa.
Sono
soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, i comitati, le associazioni che ne condividano gli scopi e il progetto e si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale superiore a quella dei soci ordinari (fondatori ed effettivi), nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono redigere formale domanda e devono essere presentati da un socio dell'Associazione stessa (socio sponsor). Il socio sponsor dovrà attestare il possesso, da parte del socio presentato, di competenza e impegno professionale e personale rispetto al problema della valorizzazione del lavoro etico e responsabile e della prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro.
L'ammissione a socio effettivo del candidato è subordinata all'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della proposta di ingresso nell’associazione presentata dal socio sponsor; l'ammissione a socio onorario del candidato è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della proposta di ingresso nell’associazione presentata dallo stesso Consiglio, anche su indicazione dell’Assemblea.
Il giudizio emesso sulle ammissioni dal Consiglio Direttivo è insindacabile e per lo stesso non è ammesso appello. I soci fondatori hanno diritto di veto.

ART.6 Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto di accesso alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.
I Soci effettivi hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto in assemblea può essere espresso trascorsi sei mesi dall’iscrizione nel libro soci.
Possono far parte dell'elettorato solo i soci maggiorenni.

ART.7 Doveri dei soci
I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione con le parole e nei fatti e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni e Associazioni nazionali o europee alle quali l'Associazione aderisce.
Ciascun socio deve:
Essere disponibile a discutere al di fuori delle parti spogliandosi del proprio ruolo professionale e istituzionale; deve misurare con gli altri le proprie idee e proposte.
Accettare di mettere a disposizione degli altri associati le proprie esperienze con l'unico obiettivo di contribuire concretamente alla promozione della cultura della sicurezza e del lavoro.
Rispettare le norme contenute nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti.
Pagare la quota sociale stabilita annualmente,entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; dal pagamento della quota sociale sono esclusi i Soci Onorari;
Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

ART.8 Interruzione del rapporto associativo
Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione o del decesso del socio.
Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.
I soci sono esclusi dall’associazione:
per morosità a causa del mancato pagamento entro i termini stabiliti della quota associativa;
per espulsione deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione.
Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli sono mossi, consentendogli facoltà di replica.
L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il socio espulso non può più essere riproposto.

ART.9 Organi Sociali
Gli organi sociali sono:
L'Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dagli altri Consiglieri.

ART.10 Competenze dell’Assemblea
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea.
Spetta all'assemblea dei soci:
decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio direttivo;
deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo;
approvare l’entità della quota associativa e i termini di pagamento della stessa;
eleggere, tra i soci dell’associazione, i Consiglieri che costituiranno il Consiglio direttivo;
decidere sui problemi patrimoniali dell'associazione;
discutere ogni altro argomento proposto dal Consiglio direttivo per la discussione e l'approvazione assembleare.

ART.11 Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell'assemblea avverrà almeno una volta l’anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso.
La data di convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 maggio di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso
La convocazione dell'assemblea deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di realizzazione della stessa mediante invito scritto inviato ai singoli soci; l’invito dovrà contenere l'ordine del giorno.
Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART.12 Delibere dell’Assemblea
L'Assemblea può deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno.
Le decisioni dell’Assemblea sono approvate a maggioranza semplice (la metà più uno).

ART.13 Modifiche dello Statuto
Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'Assemblea dei soci solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.
Non potranno essere oggetto di modifiche il presente articolo e gli articoli 5 e 14 (art. 5. Composizione dell’Associazione, art. 14. Il Consiglio Direttivo) salvo diversa numerazione.

ART.14 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori, aventi diritto di veto, e da tre consiglieri eletti dall’assemblea dei soci.
Il mandato dei consiglieri eletti dura due anni dal momento della loro elezione.
Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri da eleggere.
Qualsiasi socio può candidarsi. La candidatura potrà esser presentata anche in sede di assemblea.
Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.
Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio stesso. Le cariche di Tesoriere e Segretario potranno essere svolte da uno stesso membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà rimanere in carica anche qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere uno o più componenti; gli stessi verranno sostituiti nel corso della prima assemblea ordinaria.
I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.

ART.15 Il Presidente ed il Vicepresidente
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività dell’associazione.
Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Presidente.

ART.16 Il Segretario ed il Tesoriere
Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili.
Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione.
Provvede al pagamento delle spese su mandato del Consiglio Direttivo e a firma del Presidente o, su delega dello stesso, del Vicepresidente.
Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

ART.17 Compiti del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale e adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari;
definire l’ordine del giorno delle assemblee;
predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione;
deliberare sull’entità della quota associativa e sui termini di pagamento della stessa;
programmare l'attività dell'associazione nel rispetto delle direttive dell'assemblea;
curare l'ordinaria amministrazione, e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.
Inoltre, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire comitati o gruppi di lavoro operativi, ognuno coordinato da un Responsabile, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione.

ART.18 Delibere del Consiglio Direttivo
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più giovane di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

ART.19 Controversie
Tutte le controversie fra l'Associazione e i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un Collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate e un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo.
Al Collegio arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto.
I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano nei confronti della presente clausola compromissoria.

ART.20 Sedi secondarie
L'Associazione potrà costituire sezioni distaccate nei luoghi che riterrà opportuni al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.

ART.21 Bilancio Consuntivo e Preventivo
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° aprile e terminano il 31 marzo di ciascun anno.
I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati dall’assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ART.22 Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.


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